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L’evoluzione della situazione epidemiologica in Francia, relativa alla Malattia Emorragica Epizootica (EHD), ha comportato un aggiornamento delle condizioni sanitarie per gli scambi di bovini, ovini e caprini tra le aree francesi regolamentate per EHD e l’Italia, destinati all’allevamento o all’ingrasso.
La Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute comunica che le autorità sanitarie francesi hanno avviato una campagna di vaccinazione contro il virus EHD (EHDV). Di conseguenza, il protocollo concordato nel 2023 è stato aggiornato per includere anche i bovini vaccinati provenienti dalle aree francesi regolamentate per EHD. Questa decisione è stata presa in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale (IZSAM), per garantire il mantenimento dei canali commerciali di animali vivi tra Italia e Francia, basandosi sulle attuali definizioni delle zone regolamentate. Inoltre, è in corso l’approvazione di una modifica al Regolamento delegato 2020/688.
Movimentazioni
Le condizioni già stabilite restano valide, tra cui la disinfezione obbligatoria dei mezzi di trasporto. Tuttavia, le movimentazioni di bovini dalle aree francesi regolamentate per EHD sono consentite anche per gli animali vaccinati contro l’EHD. Questi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Non devono presentare segni clinici al momento della visita veterinaria, eseguita entro le 24 ore precedenti la partenza.
- Possono essere movimentati non prima di 21 giorni dal completamento del ciclo vaccinale (periodo necessario per l’insorgenza dell’immunità), salvo diverse indicazioni legate alla specificità del vaccino.
Certificazioni e TRACES
- Nei certificati TRACES, nella casella I.17 (“documento di accompagnamento”), deve essere inclusa una copia dell’attestato vaccinale.
- Deve essere prodotto un certificato veterinario che confermi che gli animali provengono da zone regolamentate per l’EHD.
- Non è possibile barrare la dichiarazione nel certificato TRACES II.2.5., relativa alla mancata segnalazione di infezioni da EHD negli ultimi due anni entro un raggio di 150 km, poiché la condizione potrebbe non essere rispettata.
Vaccinazione contro BTV3 in Francia
Le autorità francesi hanno avviato una campagna vaccinale anche contro il sierotipo 3 della Bluetongue (BTV3). Di conseguenza, il Ministero della Salute italiano comunica che le movimentazioni di animali sensibili alla Bluetongue sono consentite anche per i bovini vaccinati contro tale sierotipo.
Nella nota il MinSal riporta “Per completezza di informazioni si riporta di seguito il link del sito web del Ministero dell’Agricoltura francese con informazioni ed aggiornamenti sulla situazione epidemiologica relativa all’EHD:
https://www.gdsfrance.org/carte-des-cas-cliniques-mhe-et-fco-donnees-au-10-11-2023/ .”
A seguito della conferma di un focolaio di Aethina tumida in Sicilia, il Ministero della Salute ha comunicato ai Servizi Veterinari la sospensione delle spedizioni, provenienti o destinate alla Sicilia, dei seguenti prodotti:
- Api da miele (Apis mellifera) e bombi;
- Sottoprodotti apistici non lavorati;
- Attrezzature apistiche usate;
- Prodotti in favo destinati al consumo umano.
Le restrizioni sulle esportazioni dalla Sicilia si aggiungono a quelle già previste per la Calabria.
Aethina tumida è un coleottero infestante degli alveari, esotico per l’Unione europea, capace di causare gravi danni, inclusi la distruzione dei favi, la fermentazione del miele e il collasso delle colonie. La prima segnalazione in Italia di Aethina tumida risale al 2014, quando il Centro di referenza nazionale per l’apicoltura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ne ha confermato la presenza in un nucleo esca a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.
Per la Sicilia, questa non è la prima comparsa del coleottero: nel febbraio 2020, il Servizio Veterinario della Regione Sicilia aveva revocato la zona di protezione istituita per un focolaio a Lentini, in provincia di Siracusa, mantenendo comunque il territorio sotto sorveglianza secondo il piano nazionale. Per contenere la diffusione di Aethina tumida, la Decisione di esecuzione 2019/1399/UE del 10 settembre 2019 ha stabilito la chiusura delle regioni Calabria e Sicilia rispetto al resto del territorio dell’UE.
Le Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna hanno ricevuto una nota di aggiornamento sulle misure di controllo della PSA negli allevamenti di suini.
Considerata l’attuale situazione epidemiologica della Peste Suina Africana nei suini domestici nelle regioni del Nord, le Direzioni Generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute informano i Servizi Veterinari della proroga delle misure di controllo vigenti per ulteriori 30 giorni.
Le circolari di riferimento- Le misure prorogate si riferiscono alla nota ex DGSAF prot. n. 25539 del 21 agosto 2024, già prorogata con nota ex DGSAF prot. n. 27652 del 16 settembre e successivamente prorogata con modifiche dalla nota ex DGSAF prot. n. 40332 del 10 ottobre 2024. Le note sono presenti in questa pagina