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Brucellosi Ovicaprina

Il Ministero della Salute informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 30 giugno 2024 il decreto del Ministro della Salute del 2 maggio 2024, intitolato “Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi-caprini”. Questo decreto, valido fino al 2030, introduce integrazioni e modifiche ai programmi approvati dalla Commissione con il Regolamento (UE) 2021/620 del 2021.
L’adozione di questi programmi garantisce l’applicazione armonizzata delle misure per l’eradicazione di queste malattie, in conformità con la normativa Europea, e rappresenta un ulteriore passo nella riforma legislativa della sanità animale, avviata con il Regolamento (UE) 2016/429. Pertanto, l’Ordinanza del 28 maggio 2015, che prevedeva misure straordinarie di polizia veterinaria per la tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovina e caprina e leucosi bovina enzootica, non è stata ulteriormente prorogata.
Il decreto include due allegati:
Allegato 1: Programma per la brucellosi bovina e la brucellosi ovi-caprina.
Allegato 2: Programma per la tubercolosi bovina.

Ciascuno allegato è diviso in parte A, eradicazione e parte B, sorveglianza, e contiene 4 sottosezioni:
A) Metodi diagnostici
B) Indicazioni per le movimentazioni da province non indenni verso province indenni
C) Linee guida per la gestione in SIMAN dei focolai ed indicazioni per la compilazione del modulo “indagine epidemiologica”
D) Pulizia e disinfezione degli stabilimenti con infezione confermata

Definizione di bovini- nella nota allegata, la Direzione ministeriale fa presente che ai sensi del regolamento (UE) 2020/689, articolo 2 numero 7, e dell’Allegato al regolamento (UE) 2018/1882, sono definiti bovini tutti gli animali appartenenti alle specie Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp: pertanto i programmi di eradicazione e sorveglianza per brucellosi bovina e per tubercolosi bovina si applicano anche i bufali.