Normativa PSA
Con la seguente nota viene definita la “mortalità superiore alla norma” negli animali destinati al macello.
- Allegato A: Protocollo per lo spostamento di suini vivi nelle zone di restrizione.
- Allegato B: Protocollo per lo spostamento di suini dalle zone di restrizione agli impianti di macellazione.
- Allegato C: Protocollo per la movimentazione di liquami nelle zone di restrizione.
- Allegato D: Condizioni per la movimentazione di carcasse di suini nelle zone di restrizione.
Il regolamento pubblicato sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, il 01 luglio fa rientrare i seguenti comuni , della provincia di Salerno, in zona di restrizione II ” Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari, Rofrano, Torre Orsaia, Alfano, Morigerati, Roccagloriosa (solo enclave), Tortorella (solo enclave)” e in zona di restrizione I i comuni “Piaggine, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano (escluso enclave), Sala Consilina, Valle Dell’Angelo, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa (escluso enclave) , Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant’Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Pisciotta, Camerota, Centola, San Mauro La Bruca, Vallo Della Lucania, Moio Della Civitella, Ceraso, Ascea.”
La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1454 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la Peste suina africana. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’insorgenza di nuovi focolai in suini selvatici in Emilia-Romagna in una zona soggetta a restrizione II. Per l’Europa questi nuovi focolai rappresentano un aumento del livello di rischio in quanto sono stati registrati in un’area situata nelle vicinanze di una zona soggetta a restrizione I.
Il regolamento pubblicato sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, il 21 maggio estende le aree soggette a zona di restrizione II in Emilia Romagna, convertendo alcune aree soggette a restrizione I in Zone di restrizione II.
Il 10 maggio 2024 è stata adottata l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 2 /2024 «Misure di applicazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 2028”: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.”»
L’Ordinanza è immediatamente applicabile dalla data della sua emanazione e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il provvedimento tiene conto dell’andamento epidemiologico della malattia che continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo “un andamento discontinuo” con l’insorgenza di “focolai puntiformi”, talvolta a distanze considerevoli, “tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale”. Con l’Ordinanza vengono rafforzati una serie di interventi rafforzativi delle misure in atto.
Vengono intensificati i controlli ufficiali dell’Autorità competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare, si armonizzano le deroghe ai divieti di movimentazione e si incrementa l’operatività dell’Autorità competente locale attraverso l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT). Viene inoltre acquisita la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Aggiornate anche le misure di controllo applicabili su tutto il territorio il territorio nazionale e i controlli per i territori nazionali non interessati dalla malattia.
Controlli delle carni – La trasmissione dell’infezione può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità. La nuova ordinanza dispone che le Regioni e le Autorità competenti locali (ACL) intensifichino i controlli sulle filiere delle carni suine. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza della carne, si procede al sequestro e alla distruzione, previo campionamento per l’esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. I controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, vanno effettuati presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione, nonché presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine.
Controlli delle merci – L’ordinanza dispone un’intensificazione dei controlli anche per identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti e aeroporti. I controlli di merce anche a seguito di viaggiatori, dovranno avere una frequenza non inferiore a 10 controlli mensili per Regioni fino a 2 milioni di abitanti e 20 in quelle superiori a 20 milioni di abitanti.
Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti- L’Autorità locale adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all’interno di uno stabilimento, ivi compresa l’istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori. A seguito di conferma della malattia all’interno di uno stabilimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’Unità di Crisi, possono valutare l’abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione.
In caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione parte III (Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Deroghe – Il rilascio di deroghe ai divieti di movimentazione, nel rispetto dei requisiti di biosicurezza, è “uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove è possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attività produttive” .Con apposita circolare adottata dal Ministero della salute, sentito il Commissario straordinario, “saranno individuati i criteri applicativi del regolamento (UE) 2023/594, ivi compresi quelli relativi alla concessione delle deroghe specifiche dallo stesso contemplate e dei poteri all’uopo spettanti al Commissario”.
GOT – Ritenuto necessario incrementare l’operatività dell’Autorità competente locale, l’ordinanza dispone l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all’autorità competente locale che alle diverse Amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli Enti Parco. Alle riunioni dei GOT sono invitate le rappresentanze delle associazioni nazionali di categoria agricole, agroalimentare del settore suinicolo, delle ATC/CA e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
Elenco bioregolatori – L’ordinanza mira ad acquisire la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Dall’elenco possono attingere le Autorità Competenti Locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull’intero territorio nazionale.
Sanzioni – Chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo delle specie cinghiale o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. Resta valila l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 e 500 del Codice penale: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e diffusione di una malattia delle piante e degli animali.
Divieto di deprezzamento – L’ordinanza vieta di “deprezzare commercialmente” i suini provenienti da allevamenti ricadenti in comuni che sono stati ricompresi nelle zone di restrizione. Il divieto si applica a condizione che l’allevamento sia in regola con le misure di biosicurezza rafforzate e sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti e, se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA. L’ordinanza vieta altresì la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
Insieme all’ordinanza è stato pubblicato il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”.
Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 2/2024 del 10 maggio 2024
ALLEGATO 4 – Protocollo attività addestramento cani e manifestazioni cinofile
Il Ministero della Salute, con nota allegata, (inserire il link della nota) ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 del 16 aprile 2024, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 della Commissione, del 16. apríla 2024, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039
La modifica riflette l’espansione della malattia verso nord/nord-ovest nelle province di Pavia e Asti, con il passaggio da zona I a zona II di alcuni Comuni di dette province e delle province di Alessandria, Vercelli, e Cuneo, e il conseguente inserimento in zona I di ulteriori Comuni di queste province e anche nelle Province di Lodi, Milano, Vercelli, Alessandria, Cuneo.
Inoltre, si segnala che a seguito del ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva alla PSA nel Comune di Varano de’ Melegari (PR), al bordo esterno della precedente zona soggetta a restrizione I, si è reso necessario un importante allargamento delle zone soggette a restrizione II delle province di Parma e Piacenza.
Il Ministero segnala che il Regolamento riporta alcuni errori di trascrizione che saranno rettificati nel prossimo aggiornamento, pertanto il Comune di Solignano (PR) è da considerarsi in zona II e il Comune di San Giorgio Monferrato (AL) in zona I.
Il Ministero della Salute comunica che stante i risultati favorevoli della sorveglianza negli allevamenti suinicoli, nonché la richiesta della Regione Lombardia è stato rivalutato l’obbligo di validazione del Documento di Accompagnamento, pertanto tale adempimento resta vincolato solamente agli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione per la peste suina africana (PSA). Per quanto riguarda le altre aree geografiche, si raccomanda una valutazione attenta e continua del rischio da parte degli osservatori epidemiologici (OEVR), in collaborazione con i Servizi veterinari locali e regionali, al fine di valutare la possibilità di estendere l’obbligo anche ad altre zone o singoli allevamenti.
È importante sottolineare che rimangono in vigore le ulteriori disposizioni indicate nella nota sopra menzionata, tra cui il test PSA sulla milza da eseguire in caso di aumenti anomali della mortalità, e l’obbligo di registrare i suini morti in allevamento entro 48 ore dall’evento se si trovano in zone soggette a restrizioni, e entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale.