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Peste Suina Africana

Entrata in vigore l’Ordinanza n.3/2024 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, Giovanni Filippini. Sono state introdotte misure “urgenti” per gli allevamenti suini in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Il 29 agosto, il Commissario Straordinario Giovanni Filippini ha emanato l’Ordinanza n.3/2024, dal titolo “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna”.
Questo provvedimento, valido fino al 30 settembre, introduce restrizioni più severe sulla movimentazione degli animali e l’accesso agli allevamenti situati nelle zone di restrizione I, II e III di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel caso venga rilevata una carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza, che non possa essere risolta entro 15 giorni, il servizio veterinario competente potrà ordinare lo svuotamento degli stabilimenti.
Movimentazioni – L’articolo 1, intitolato “Divieti”, stabilisce che nelle zone di restrizione I, II e III delle regioni interessate “è vietata qualsiasi movimentazione dei suini, sia in entrata che in uscita dall’allevamento, ad eccezione delle movimentazioni verso il macello, che dovranno rispettare le condizioni specificate nella nota del 21 agosto 2024”.
Allevamenti – Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione I, II e III è vietato l’accesso di qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di mangimi, carcasse, liquami e animali destinati al macello in deroga. L’ordinanza vieta l’accesso di persone non direttamente coinvolte nella gestione quotidiana degli animali, compresi veterinari liberi professionisti, tecnici di filiera, mangimisti, e anche di cani e altre specie animali.
Sospensione dei controlli – L’ordinanza sospende i controlli da parte del servizio veterinario competente, ad eccezione di quelli relativi alla gestione dell’emergenza PSA e al rispetto del benessere animale.
Sospensione delle manutenzioni – Negli allevamenti è vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente legato alla garanzia del benessere animale, che dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario. Altri interventi tecnici e strutturali dovranno essere rimandati, salvo limitati interventi di miglioramento della biosicurezza, previa autorizzazione.
Accesso del personale – Chiunque entri in un allevamento deve indossare tute e calzari monouso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 ore precedenti, né di essere stato in luoghi frequentati da cinghiali. Questo impegno deve essere rispettato anche per le 48 ore successive all’uscita dall’allevamento.
Divieto di mercati e fiere – Nei comuni delle zone di restrizione I, II e III sono vietate mostre, mercati, fiere e altre manifestazioni agricole/zootecniche che coinvolgono il settore suinicolo.
Verifiche dei Servizi Veterinari – L’ordinanza prevede che i servizi veterinari competenti verifichino le condizioni di biosicurezza e aggiornino le check-list degli allevamenti in base a un’analisi del rischio.
Biosicurezza rafforzata – Negli allevamenti situati nelle zone di restrizione, entro un mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza, dovrà essere verificato il rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata, assicurando la netta separazione tra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento. Durante i controlli, bisognerà evitare la diffusione del virus, utilizzando personale dedicato.
Svuotamento degli stabilimenti – In caso di carenze strutturali o gestionali non sanabili entro 15 giorni, il servizio veterinario potrà disporre lo svuotamento degli stabilimenti attraverso macellazione o abbattimento entro 21 giorni dalla disposizione. Se lo svuotamento avviene tramite abbattimento, non sarà previsto alcun indennizzo ai sensi della legge 218/88.
Abbattimento preventivo – Se viene rilevato un contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, il servizio veterinario può disporre l’abbattimento preventivo degli animali, come previsto dall’articolo 7, comma 4 del reg. (UE) 2020/687.
Il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna una rimodulazione delle misure di controllo per gli allevamenti suinicoli.
In considerazione dell’evoluzione della Peste Suina Africana (PSA) nel nord Italia, la Direzione Generale della Sanità Animale ha aggiornato i Servizi Veterinari regionali sulle misure da adottare. La rimodulazione fa seguito alle precedenti comunicazioni ministeriali del 1° e 9 agosto 2024 e alle decisioni dell’Unità Centrale di Crisi del 19 agosto, che ha segnato la scadenza delle prime misure straordinarie imposte dopo i focolai rilevati a Milano, Pavia, Novara e Piacenza.
Misure di Controllo e Protocolli Tecnici
La nota del 21 agosto, firmata dai Direttori Generali Della Marta e Filippini, definisce le nuove misure di sorveglianza continua, il divieto di movimentazione degli animali (con alcune limitate deroghe) e la regolamentazione dei trasporti verso i macelli. Vengono inoltre fornite raccomandazioni per il trasporto di merci diverse dagli animali. Il Ministero sottolinea l’importanza di aggiornare tempestivamente il Sistema Informativo SIMAN con segnalazioni di sospetti e conferme, evidenziando l’importanza delle indagini epidemiologiche e della compilazione della scheda epidemiologica. Quattro allegati tecnici accompagnano la nota ministeriale:
Registrazione di Accessi negli Allevamenti
Chiunque entri in un allevamento, inclusi veterinari ufficiali, tecnici e autotrasportatori di animali e mangimi, deve registrarsi nel registro dell’allevamento. È obbligatorio fornire immediatamente, su richiesta delle autorità, dettagli sugli allevamenti visitati, inclusi codice aziendale, targa del veicolo, motivo della visita, data e orario di ingresso. La mancata o ritardata comunicazione sarà considerata un ostacolo alle attività di rintraccio e potrebbe essere perseguita come reato di diffusione di malattia infettiva, ai sensi dell’articolo 500 del Codice Penale. Lo stesso rischio di imputazione riguarda chi non rispetta l’obbligo di indossare e smaltire correttamente il vestiario monouso negli allevamenti.
È raccomandata massima attenzione all’ingresso in allevamento di veicoli o persone per controlli D.O.P., che il Ministero suggerisce di posticipare o evitare, salvo cause di forza maggiore.
Ruolo dei Veterinari e degli Operatori della Filiera
La Direzione Generale della Sanità Animale ribadisce l’importanza della rilevazione precoce della PSA. Anche in assenza di sintomi evidenti, la presenza di animali inappetenti o con mortalità crescente deve essere immediatamente segnalata al servizio veterinario competente per ulteriori valutazioni. La mancata segnalazione, in caso di conferma del focolaio, comporterà sanzioni e la sospensione delle procedure di indennizzo.
Biosicurezza
La nota ministeriale ricorda l’obbligo di rispettare rigorosamente le condizioni di biosicurezza, inclusi i controlli, la pulizia e la disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini. Queste operazioni devono essere effettuate con prodotti efficaci contro la PSA, come indicato nel Manuale operativo delle pesti, evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi alle aree di allevamento.
Vigilanza su Segnalazioni di Mortalità
Il Ministero della Salute ritiene necessario intensificare la vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine, considerando possibili irregolarità nelle segnalazioni di mortalità e nel rispetto delle norme di movimentazione e biosicurezza.
Misure in Vigore fino al 15 Settembre
Salvo le specifiche misure per le zone di protezione e sorveglianza, le disposizioni della circolare ministeriale entrano in vigore il 21 agosto e resteranno valide fino al 15 settembre, data in cui saranno rivalutate in base all’evoluzione della situazione epidemiologica. Le regioni e le province autonome, in base alla valutazione del rischio, potranno adottare ulteriori misure restrittive o estendere quelle esistenti anche a territori non direttamente interessati dalla PSA.