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Peste Suina Africana

l Ministero della salute, con la nota allegata, comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/968 del 21 marzo 2024, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
Con la nuova revisione sono state ridefinite le aree soggette a restrizioni nella Provincia di Milano, a causa di nuovi casi di PSA riscontrati tra i cinghiali all’interno del Parco del Ticino e in Provincia di Parma a seguito dell’avanzamento del fronte epidemico verso est, con il coinvolgendo il Comune di Borgo Val di Taro.

Il Piano nazionale di Sorveglianza ed Eradicazione per la Peste Suina Africana (PSA) per l’anno 2024, anche alla luce della attuale situazione epidemiologica nazionale, prevede l’esecuzione di attività di sorveglianza nelle aree del territorio nazionale libere dall’infezione, ed attività di eradicazione nelle aree in cui la malattia è presente.

Ritenendo rilevante il rischio di ulteriori incursioni del virus sia per contiguità, sia attraverso il ‘fattore umano’, sul territorio continentale indenne è indispensabile innalzare il livello della sorveglianza passiva sia nelle popolazioni di suini selvatici che domestici. In particolare, si rende necessario consolidare il sistema nazionale di allerta precoce per PSA, migliorare le azioni di sorveglianza passiva, avviare strategie a medio-lungo termine per la gestione della popolazione di cinghiali, rafforzare il sistema di biosicurezza negli allevamenti suinicoli e proseguire le attività di comunicazione/informazione/formazione degli stakeholders.
Nei territori coinvolti dalla malattia le misure finalizzate alla eradicazione della PSA prevedono di contenere l’infezione nelle zone infette, riducendo progressivamente l’area di circolazione virale, ed evitare la diffusione alla popolazione suinicola. In particolare, le attività previste sono il rafforzamento della sorveglianza passiva, la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, la limitazione e la disciplina delle attività outdoor che possano influire sulle movimentazioni delle popolazioni di cinghiali potenzialmente infette determinandone l’allontanamento e il relativo rischio di diffusione del virus, la creazione di adeguate barriere di contenimento della popolazione selvatica, la sorveglianza attiva mediante trappolaggio/abbattimenti dei selvatici, l’abbattimento preventivo dei suini domestici, il divieto di movimentazione di suini vivi e loro prodotti fermo restando il ricorso al regime derogatorio previsto dalle norme vigenti, una adeguata campagna di comunicazione e informazione al pubblico.
In riferimento al target di campionamento sia nei domestici che nei selvatici, poiché il format del Piano 2024 non prevede più la suddivisione per regione e P.A. ma unicamente della qualifica sanitaria (zona indenne, ZR I, ZR II, ZR III), ogni regione e Provincia Autonoma, oltre alla valutazione della situazione epidemiologica locale e dei territori immediatamente circostanti, nonché delle specifiche territoriali, può mantenere come riferimento almeno le indicazioni di cui al Piano del 2023.
Relativamente alle attività di sorveglianza per Peste Suina Classica (PSC), nel 2024 continueranno a svolgersi come nell’anno precedente: i campioni prelevati per la sorveglianza virologica della PSA, sia negli allevamenti di suini domestici che nei selvatici, saranno utilizzati anche per la sorveglianza virologica della PSC.
La rete degli II.ZZ.SS. è stata autorizzata ad eseguire la diagnosi di prima istanza di Pesti Suine sui campioni di suini domestici e selvatici prelevati nell’ambito del Piano Nazionale. I test da eseguire da parte degli II.ZZ.SS. competenti per territorio comprendono analisi virologiche per la ricerca del genoma dei virus della PSA e della PSC attraverso metodiche biomolecolari (RT-PCR). Attualmente, ai fini degli obiettivi del Piano (early detection per la sorveglianza e misure rafforzate di sorveglianza passiva per l’eradicazione), non è prevista l’esecuzione di test sierologici, che possono essere richiesti caso per caso dal CEREP.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 del 29 febbraio 2024, ulteriore modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Il nuovo Regolamento riporta le zone di restrizione corrette che includono i nuovi Comuni delle province di Lodi, Pavia, Milano, Piacenza, Parma, La Spezia e Asti e, tra l’elenco dei comuni compresi nella zona di restrizione II, i due Comuni di Zeri e Pontremoli nella provincia di Massa-Carrara.

Il Ministero della Salute comunica che stante i risultati favorevoli della sorveglianza negli allevamenti suinicoli, nonché la richiesta della Regione Lombardia è stato rivalutato l’obbligo di validazione del Documento di Accompagnamento, pertanto tale adempimento resta vincolato solamente agli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione per la peste suina africana (PSA). Per quanto riguarda le altre aree geografiche, si raccomanda una valutazione attenta e continua del rischio da parte degli osservatori epidemiologici (OEVR), in collaborazione con i Servizi veterinari locali e regionali, al fine di valutare la possibilità di estendere l’obbligo anche ad altre zone o singoli allevamenti.

È importante sottolineare che rimangono in vigore le ulteriori disposizioni indicate nella nota sopra menzionata, tra cui il test PSA sulla milza da eseguire in caso di aumenti anomali della mortalità, e l’obbligo di registrare i suini morti in allevamento entro 48 ore dall’evento se si trovano in zone soggette a restrizioni, e entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale.