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Il Ministero della Salute ha diffuso una nota tecnico-operativa riguardante le misure di controllo e gestione della Febbre Catarrale degli Ovini (Bluetongue), con indicazioni dettagliate su movimentazioni e vaccinazioni.
L’approccio alla gestione della Bluetongue (BT) è stato “radicalmente modificato” dal Regolamento (UE) 2016/429 (AHL) e dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136. Questi atti normativi hanno introdotto obblighi e responsabilità per operatori e autorità competenti, definendo ruoli specifici nella gestione delle malattie e nelle misure di controllo in caso di sospetto e conferma.
Per facilitare i Servizi Veterinari nell’adattarsi al nuovo contesto normativo, il Dipartimento One Health del Ministero della Salute ha inviato alle Regioni una nota di orientamento sulle misure di controllo e gestione sul territorio nazionale, nonché sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica. Questo documento tecnico-operativo, elaborato dall’Ufficio 3 (Sanità Animale) del Ministero e dal Laboratorio Nazionale di Riferimento della Bluetongue, è corredato dai relativi allegati.
L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e condivisa delle misure di controllo della malattia, in particolare per quanto riguarda le movimentazioni, che gli Assessorati e le Aziende Sanitarie Locali possono attuare sul territorio di loro competenza. Il Ministero della Salute e il Laboratorio Nazionale di Riferimento confermano il loro supporto agli Assessorati e alle AASSLL nella valutazione delle misure di controllo e gestione dei focolai.
Territori italiani indenni
La Bluetongue può essere soggetta a programmi di eradicazione facoltativi, poiché il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 la classifica tra le malattie di categoria C, D ed E. Le autorità competenti di uno Stato Membro possono decidere di attuare un programma di eradicazione, le cui caratteristiche sono definite nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689. L’Italia ha scelto di non attuare un programma di eradicazione, trasmettendo alla Commissione Europea l’elenco dei territori indenni all’entrata in vigore dell’AHL, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
Sorveglianza
La normativa europea stabilisce prescrizioni minime per l’attività di sorveglianza del BTV, volte a individuare precocemente nuovi sierotipi del virus, determinare la diffusione dell’infezione, monitorare la prevalenza e delimitare tempestivamente la diffusione dell’infezione, oppure dimostrare l’assenza di infezione. Il Ministero ha confermato, nell’incontro della Direzione strategica del 31 gennaio 2023, il mantenimento del piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, con possibili revisioni in caso di rilevamento di nuovi sierotipi, per soddisfare i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
Movimenti di animali vivi nella UE
Per quanto riguarda i movimenti di animali vivi all’interno dell’UE, le norme prevedono un regime derogatorio ai divieti di movimentazione, rispettando alcune condizioni di polizia sanitaria e mitigazione del rischio. Gli Stati Membri devono informare la CE e gli altri Stati Membri delle condizioni per consentire l’ingresso di animali sensibili nel proprio territorio. Tali condizioni sono consultabili nella sezione BT del portale della CE.
SIMAN e SIBT
Il Ministero della Salute raccomanda una corretta implementazione e gestione del SIMAN e del Sistema Informativo Bluetongue (SIBT), non solo per rispettare gli obblighi informativi verso organismi europei ed internazionali, ma anche per monitorare l’andamento epidemiologico della malattia sul territorio nazionale.
Vaccinazione
Le Regioni e Province autonome possono predisporre, su base volontaria, programmi di vaccinazione per una o più specie sensibili, da inviare al Ministero della Salute e al Laboratorio Nazionale di Riferimento per una valutazione preventiva. Gli interventi vaccinali devono essere registrati nel Sistema Informativo Sanità Animale (SANAN). Tuttavia, un programma di vaccinazione regionale non è sufficiente per ottenere lo status di indennità dalla BT, essendo necessario anche un adeguamento dell’attività di sorveglianza.
Allegato 1 – Protocollo per la concessione dello status di stabilimento protetto da vettori.
Allegato 2- Sorveglianza entomologica bluetongue istruzioni per la cattura dei culicoides
Il 10 maggio 2024 è stata adottata l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 2 /2024 «Misure di applicazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 2028”: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.”»
L’Ordinanza è immediatamente applicabile dalla data della sua emanazione e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il provvedimento tiene conto dell’andamento epidemiologico della malattia che continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo “un andamento discontinuo” con l’insorgenza di “focolai puntiformi”, talvolta a distanze considerevoli, “tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale”. Con l’Ordinanza vengono rafforzati una serie di interventi rafforzativi delle misure in atto.
Vengono intensificati i controlli ufficiali dell’Autorità competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare, si armonizzano le deroghe ai divieti di movimentazione e si incrementa l’operatività dell’Autorità competente locale attraverso l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT). Viene inoltre acquisita la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Aggiornate anche le misure di controllo applicabili su tutto il territorio il territorio nazionale e i controlli per i territori nazionali non interessati dalla malattia.
Controlli delle carni – La trasmissione dell’infezione può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità. La nuova ordinanza dispone che le Regioni e le Autorità competenti locali (ACL) intensifichino i controlli sulle filiere delle carni suine. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza della carne, si procede al sequestro e alla distruzione, previo campionamento per l’esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. I controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, vanno effettuati presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione, nonché presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine.
Controlli delle merci – L’ordinanza dispone un’intensificazione dei controlli anche per identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti e aeroporti. I controlli di merce anche a seguito di viaggiatori, dovranno avere una frequenza non inferiore a 10 controlli mensili per Regioni fino a 2 milioni di abitanti e 20 in quelle superiori a 20 milioni di abitanti.
Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti- L’Autorità locale adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all’interno di uno stabilimento, ivi compresa l’istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori. A seguito di conferma della malattia all’interno di uno stabilimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’Unità di Crisi, possono valutare l’abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione.
In caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione parte III (Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
Deroghe – Il rilascio di deroghe ai divieti di movimentazione, nel rispetto dei requisiti di biosicurezza, è “uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove è possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attività produttive” .Con apposita circolare adottata dal Ministero della salute, sentito il Commissario straordinario, “saranno individuati i criteri applicativi del regolamento (UE) 2023/594, ivi compresi quelli relativi alla concessione delle deroghe specifiche dallo stesso contemplate e dei poteri all’uopo spettanti al Commissario”.
GOT – Ritenuto necessario incrementare l’operatività dell’Autorità competente locale, l’ordinanza dispone l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all’autorità competente locale che alle diverse Amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli Enti Parco. Alle riunioni dei GOT sono invitate le rappresentanze delle associazioni nazionali di categoria agricole, agroalimentare del settore suinicolo, delle ATC/CA e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
Elenco bioregolatori – L’ordinanza mira ad acquisire la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Dall’elenco possono attingere le Autorità Competenti Locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull’intero territorio nazionale.
Sanzioni – Chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo delle specie cinghiale o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. Resta valila l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 e 500 del Codice penale: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e diffusione di una malattia delle piante e degli animali.
Divieto di deprezzamento – L’ordinanza vieta di “deprezzare commercialmente” i suini provenienti da allevamenti ricadenti in comuni che sono stati ricompresi nelle zone di restrizione. Il divieto si applica a condizione che l’allevamento sia in regola con le misure di biosicurezza rafforzate e sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti e, se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA. L’ordinanza vieta altresì la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
Insieme all’ordinanza è stato pubblicato il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”.
Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 2/2024 del 10 maggio 2024
ALLEGATO 4 – Protocollo attività addestramento cani e manifestazioni cinofile
Si comunica che in VetInfo è stata attivata la registrazione delle checklist I&R del 2024 per suini ed equini e sono state inserite nuove regole per la validazione automatica del Documento di Accompagnamento (DDA).
In particolare, un avviso del sistema VetInfo rende noto che è stato introdotto per Anagrafe bovini, ovicaprini (singoli), suini (singoli), equini un nuovo controllo per la conferma automatica del DDA. Nei movimenti tra strutture la cui provenienza è un allevamento (AL) e la destinazione è un allevamento (AL) i capi devono avere una permanenza di almeno 30 giorni nella struttura di provenienza. Il DDA che contiene capi che non rispettano la regola sopra descritta andrà in validazione del servizio veterinario. Il messaggio restituito dal sistema è il seguente: La validazione automatica non è stata possibile per questa movimentazione perché’ il controllo sull’allevamento ha restituito il seguente messaggio: CAPI CON PERMANENZA INFERIORE A TRENTA GIORNI IN ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA” informa che è stato introdotto un nuovo controllo per la validazione automatica del DDA. Tale funzionalità è ora operativa nell’Anagrafe per bovini, ovicaprini (singoli), suini (singoli) ed equini.
Inoltre, con due ulteriori avvisi, VetInfo comunica che è stata attivata la funzionalità di registrazione delle checklist I&R 2024 per suini e equini. Tale funzionalità è operativa nel sistema “Controlli”.