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La Vespa orientalis, detta anche calabrone orientale, sgomenta gli italiani che non riescono a riconoscerla. Le notizie rimbalzano sempre più allarmate e confuse: ecco cosa c’è da sapere sull’arrivo di una nuova specie nelle nostre città.

La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1454 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la Peste suina africana. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’insorgenza di nuovi focolai in suini selvatici in Emilia-Romagna in una zona soggetta a restrizione II. Per l’Europa questi nuovi focolai rappresentano un aumento del livello di rischio in quanto sono stati registrati in un’area situata nelle vicinanze di una zona soggetta a restrizione I.
Il regolamento pubblicato sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, il 21 maggio estende le aree soggette a zona di restrizione II in Emilia Romagna, convertendo alcune aree soggette a restrizione I in Zone di restrizione II.

l Centro di referenza nazionale per le salmonellosi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), in collaborazione con la Regione del Veneto, ha elaborato un protocollo per la gestione dei focolai di salmonellosi negli allevamenti di bovine da latte. Questo protocollo è specificamente rivolto ai casi causati da Salmonella Typhimurium (inclusa la variante monofasica), Salmonella Dublin e Salmonella Enteritidis. La salmonellosi è una malattia grave negli animali domestici, con implicazioni sanitarie significative per l’uomo, dovute alla trasmissione diretta o tramite alimenti contaminati. Nei bovini, si manifesta come sindrome setticemica, enterica, abortigena, acuta o cronica. I vitelli sotto i 3 mesi e le vacche nel post-partum sono i più vulnerabili.

Il protocollo è destinato ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, ai veterinari dei laboratori diagnostici territoriali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e ai veterinari liberi professionisti. Esso stabilisce le azioni necessarie per gestire i focolai, fornendo indicazioni dettagliate su:

Gestione delle Segnalazioni Quando si rileva una positività per Salmonella, la priorità è verificare la diffusione dell’infezione nell’allevamento, concentrandosi sui vitelli neonati e le vacche nel periodo post-partum. I campioni devono essere inviati all’Istituto Zooprofilattico competente per le analisi.

Primo Sopralluogo Il veterinario dell’azienda sanitaria esegue un sopralluogo per raccogliere informazioni e prelevare campioni. La valutazione include:
Igiene degli ambienti di stabulazione.
Pulizia delle attrezzature.
Condizioni igieniche della mungitura.
Prelievo di campioni di latte e feci per le analisi.

Misure da Intraprendere

  • Pulizia e Sanificazione: Rimozione delle deiezioni, pulizia accurata e disinfezione delle aree di stabulazione, attrezzature, mangiatoie e abbeveratoi.
  • Gestione e Trattamento delle Deiezioni: Stoccaggio e disinfezione delle deiezioni per eliminare la contaminazione.
  • Igiene della Mungitura: Utilizzo di guanti, pulizia delle mammelle, predipping e postdipping, separazione della mungitura dei soggetti infetti e disinfezione dell’impianto di mungitura.

Gestione del Focolaio

  • Indagine Epidemiologica: Identificazione della fonte dell’infezione, collegamenti con altri allevamenti e principali fonti di contaminazione.
  • Prescrizioni per l’Allevatore: Implementazione di procedure di pulizia e disinfezione, gestione degli alimenti, strutture zootecniche adeguate per isolare gli animali infetti, e derattizzazione.

Il protocollo definisce azioni specifiche per garantire una risposta coordinata ed efficace per contenere ed eliminare la salmonellosi nei bovini da latte, con l’obiettivo di proteggere la salute animale e umana, garantendo un’accurata gestione igienico-sanitaria degli allevamenti.

Il documento include tre allegati che forniscono ulteriori dettagli operativi:

  1. Una tabella per il campionamento dei vitelli;
  2. Procedure di pulizia e disinfezione delle strutture;
  3. Una scheda per l’indagine epidemiologica.

Il Ministero della Salute ha diffuso una nota tecnico-operativa riguardante le misure di controllo e gestione della Febbre Catarrale degli Ovini (Bluetongue), con indicazioni dettagliate su movimentazioni e vaccinazioni.
L’approccio alla gestione della Bluetongue (BT) è stato “radicalmente modificato” dal Regolamento (UE) 2016/429 (AHL) e dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136. Questi atti normativi hanno introdotto obblighi e responsabilità per operatori e autorità competenti, definendo ruoli specifici nella gestione delle malattie e nelle misure di controllo in caso di sospetto e conferma.
Per facilitare i Servizi Veterinari nell’adattarsi al nuovo contesto normativo, il Dipartimento One Health del Ministero della Salute ha inviato alle Regioni una nota di orientamento sulle misure di controllo e gestione sul territorio nazionale, nonché sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica. Questo documento tecnico-operativo, elaborato dall’Ufficio 3 (Sanità Animale) del Ministero e dal Laboratorio Nazionale di Riferimento della Bluetongue, è corredato dai relativi allegati.
L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e condivisa delle misure di controllo della malattia, in particolare per quanto riguarda le movimentazioni, che gli Assessorati e le Aziende Sanitarie Locali possono attuare sul territorio di loro competenza. Il Ministero della Salute e il Laboratorio Nazionale di Riferimento confermano il loro supporto agli Assessorati e alle AASSLL nella valutazione delle misure di controllo e gestione dei focolai.

Territori italiani indenni
La Bluetongue può essere soggetta a programmi di eradicazione facoltativi, poiché il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 la classifica tra le malattie di categoria C, D ed E. Le autorità competenti di uno Stato Membro possono decidere di attuare un programma di eradicazione, le cui caratteristiche sono definite nel Regolamento Delegato (UE) 2020/689. L’Italia ha scelto di non attuare un programma di eradicazione, trasmettendo alla Commissione Europea l’elenco dei territori indenni all’entrata in vigore dell’AHL, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

Sorveglianza
La normativa europea stabilisce prescrizioni minime per l’attività di sorveglianza del BTV, volte a individuare precocemente nuovi sierotipi del virus, determinare la diffusione dell’infezione, monitorare la prevalenza e delimitare tempestivamente la diffusione dell’infezione, oppure dimostrare l’assenza di infezione. Il Ministero ha confermato, nell’incontro della Direzione strategica del 31 gennaio 2023, il mantenimento del piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, con possibili revisioni in caso di rilevamento di nuovi sierotipi, per soddisfare i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Movimenti di animali vivi nella UE
Per quanto riguarda i movimenti di animali vivi all’interno dell’UE, le norme prevedono un regime derogatorio ai divieti di movimentazione, rispettando alcune condizioni di polizia sanitaria e mitigazione del rischio. Gli Stati Membri devono informare la CE e gli altri Stati Membri delle condizioni per consentire l’ingresso di animali sensibili nel proprio territorio. Tali condizioni sono consultabili nella sezione BT del portale della CE.

SIMAN e SIBT
Il Ministero della Salute raccomanda una corretta implementazione e gestione del SIMAN e del Sistema Informativo Bluetongue (SIBT), non solo per rispettare gli obblighi informativi verso organismi europei ed internazionali, ma anche per monitorare l’andamento epidemiologico della malattia sul territorio nazionale.

Vaccinazione
Le Regioni e Province autonome possono predisporre, su base volontaria, programmi di vaccinazione per una o più specie sensibili, da inviare al Ministero della Salute e al Laboratorio Nazionale di Riferimento per una valutazione preventiva. Gli interventi vaccinali devono essere registrati nel Sistema Informativo Sanità Animale (SANAN). Tuttavia, un programma di vaccinazione regionale non è sufficiente per ottenere lo status di indennità dalla BT, essendo necessario anche un adeguamento dell’attività di sorveglianza.

Allegato 1 – Protocollo per la concessione dello status di stabilimento protetto da vettori.
Allegato 2- Sorveglianza entomologica bluetongue istruzioni per la cattura dei culicoides

 

Il 10 maggio 2024 è stata adottata l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 2 /2024 «Misure di applicazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 2028”: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.”»
L’Ordinanza è immediatamente applicabile dalla data della sua emanazione e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il provvedimento tiene conto dell’andamento epidemiologico della malattia che continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo “un andamento discontinuo” con l’insorgenza di “focolai puntiformi”, talvolta a distanze considerevoli, “tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale”.  Con l’Ordinanza vengono rafforzati una serie di interventi rafforzativi delle misure in atto.

Vengono intensificati i controlli ufficiali dell’Autorità competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare, si armonizzano le deroghe ai divieti di movimentazione e si incrementa l’operatività dell’Autorità competente locale attraverso l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT). Viene inoltre acquisita la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Aggiornate anche le misure di controllo applicabili su tutto il territorio il territorio nazionale e i controlli per i territori nazionali non interessati dalla malattia.

Controlli delle carni – La trasmissione dell’infezione può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità. La nuova ordinanza dispone che le Regioni e le Autorità competenti locali (ACL) intensifichino i controlli sulle filiere delle carni suine. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza della carne, si procede al sequestro e alla distruzione, previo campionamento per l’esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. I controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, vanno effettuati presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione, nonché presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine.

Controlli delle merci – L’ordinanza dispone un’intensificazione dei controlli anche per identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti e aeroporti. I controlli di merce anche a seguito di viaggiatori, dovranno avere una frequenza non inferiore a 10 controlli mensili per Regioni fino a 2 milioni di abitanti e 20 in quelle superiori a 20 milioni di abitanti.

Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti-  L’Autorità locale adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all’interno di uno stabilimento, ivi compresa l’istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori.  A seguito di conferma della malattia all’interno di uno stabilimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’Unità di Crisi, possono valutare l’abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione.
In caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione parte III  (Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Deroghe – Il rilascio di deroghe ai divieti di movimentazione, nel rispetto dei requisiti di biosicurezza, è “uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove è possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attività produttive” .Con apposita circolare adottata dal Ministero della salute, sentito il Commissario straordinario, “saranno individuati i criteri applicativi del regolamento (UE) 2023/594, ivi compresi quelli relativi alla concessione delle deroghe specifiche dallo stesso contemplate e dei poteri all’uopo spettanti al Commissario”.

GOT – Ritenuto necessario incrementare l’operatività dell’Autorità competente locale, l’ordinanza dispone l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all’autorità competente locale che alle diverse Amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli Enti Parco. Alle riunioni dei GOT sono invitate le rappresentanze delle associazioni nazionali di categoria agricole, agroalimentare del settore suinicolo, delle ATC/CA e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Elenco bioregolatori – L’ordinanza mira ad acquisire la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Dall’elenco possono attingere le Autorità Competenti Locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull’intero territorio nazionale.

Sanzioni – Chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo delle specie cinghiale o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. Resta valila l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 e 500 del Codice penale: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e diffusione di una malattia delle piante e degli animali.

Divieto di deprezzamento – L’ordinanza vieta di “deprezzare commercialmente” i suini provenienti da allevamenti ricadenti in comuni che sono stati ricompresi nelle zone di restrizione. Il divieto si applica a condizione che l’allevamento sia in regola con le misure di biosicurezza rafforzate e sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti e, se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA. L’ordinanza vieta altresì la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Insieme all’ordinanza è stato pubblicato il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”.

Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 2/2024 del 10 maggio 2024

ALLEGATO 1 – Linee guida per le misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per peste suina africana

ALLEGATO 2 – Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona infetta e in zona di restrizione II Psa con numero superiore alle 20 persone.

ALLEGATO 3 – Linee guida per la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale in zona infetta e in zona di restrizione II

ALLEGATO 4 – Protocollo attività addestramento cani e manifestazioni cinofile

ALLEGATO 5 – Procedura ai fini della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell’Ordinanza 2/2024 del Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI per manifestazioni con numero di persone superiori a 20