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Da circa un mese, l’Italia ha aumentato l’allerta riguardante la diffusione della dengue presso i suoi punti di ingresso. Il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti attraverso una nota emessa dalla (ex) Direzione Generale della Prevenzione, al fine di specificare l’applicazione delle misure di vigilanza sanitaria sui mezzi di trasporto e sulle merci provenienti dai paesi in cui è presente l’Aedes aegypti, vettore maggiormente competente per la trasmissione della Dengue. Queste misure si estendono anche ai paesi in cui il rischio di contrarre la patologia è considerato “frequente e continuo” secondo il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti. La circolare ministeriale richiama le disposizioni del Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, con l’obiettivo primario di prevenire l’introduzione del vettore in Italia. A seguito dell’aumento dei casi di Dengue a livello globale, gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera hanno innalzato il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori e delle merci provenienti dai paesi con un rischio rilevante di contrarre la malattia. Gli aeromobili che arrivano direttamente o indirettamente da paesi a rischio devono essere muniti di un certificato di disinsettazione residua, considerato il metodo più sicuro ed efficace per ridurre il rischio di trasporto di insetti e altri agenti infestanti capaci di trasmettere malattie. Tale disinsettazione non si limita alla cabina passeggeri, ma coinvolge anche la cabina di pilotaggio, le cappelliere, le stive e i servizi igienici. Lo stesso certificato è richiesto per le imbarcazioni di qualsiasi tipo, inclusi i natanti da diporto, provenienti da paesi al di fuori dell’Unione Europea, e deve essere presentato agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera.
Per maggiori dettagli consulta la circolare del Ministero della Salute e gli allegati disponibili ai seguenti link:
- Allegato 1_Innalzamento livello di allerta dengue presso i Punti di ingresso italiani 4753 14_02_2024
- Allegato 2 – Paesi territori a rischio A. aegypti
- Circolare prot. 8083-14032024-DGPRE-MDS-P – “Misure di vigilanza sanitaria
- Circolari del Ministero della Salute 27 gennaio 2016 e seguenti, relative a misure di prevenzione nei confronti del Virus Zika e di controllo dei vettori – Chiarimenti.
- Misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della dengue. Chiarimenti alla circolare n prot 4753 del 14 febbraio 2024
- Nota dengue regioni _pre stagione DGPRE_signed_Aumento globale dei casi di dengue, predisposizione alla stagione vettoriale 2024 prot 8795 21_03_2024
Il Ministero della Salute, visto il regolamento (UE) n. 2016/429, ha adottato per il 2024 il Programma di Nazionale di Sorveglianza per l’influenza Aviaria – 2024. Il documento, parte integrante del decreto 30 maggio 2023 (Adozione del programma di sorveglianza dell’Unione europea per l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici .), definisce il programma di sorveglianza dell’Unione per l’influenza aviaria ad alta patogenicità e l’infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità per l’anno 2024. Il Ministero della Salute, entro il 15 marzo del 2025, con le modalità di cui all’art. 9, paragrafi 1 e 2, e all’art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, provvederà a comunicare alla Commissione europea i risultati del programma di eradicazione.
Il Ministero della Salute supervisionerà e coordinerà l’implementazione delle varie attività con il supporto scientifico del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle.
Il Programma integra misure di sorveglianza attiva basata sui rischi (SBR) a un sistema di individuazione precoce, tramite sorveglianza passiva; la finalità è quella di segnalare alle autorità competenti l’individuazione dei virus sia ad alta che a bassa patogenicità così da implementare il quadro delle informazioni e delle conoscenze.
Il Piano prevede anche l’adozione di misure addizionali nel periodo di maggior rischio di diffusione, ovvero tra il 15 settembre e il 15 marzo, con indicazioni per specie animale e ubicazione degli allevamenti.
Sull’avifauna selvatica, al fine di potenziare la sorveglianza passiva, il programma prevede anche la possibilità di eseguire campionamenti e prove su volatili caduti in trappola, volatili sani cacciati, volatili sentinella.
Il Piano nazionale di Sorveglianza ed Eradicazione per la Peste Suina Africana (PSA) per l’anno 2024, anche alla luce della attuale situazione epidemiologica nazionale, prevede l’esecuzione di attività di sorveglianza nelle aree del territorio nazionale libere dall’infezione, ed attività di eradicazione nelle aree in cui la malattia è presente.
Ritenendo rilevante il rischio di ulteriori incursioni del virus sia per contiguità, sia attraverso il ‘fattore umano’, sul territorio continentale indenne è indispensabile innalzare il livello della sorveglianza passiva sia nelle popolazioni di suini selvatici che domestici. In particolare, si rende necessario consolidare il sistema nazionale di allerta precoce per PSA, migliorare le azioni di sorveglianza passiva, avviare strategie a medio-lungo termine per la gestione della popolazione di cinghiali, rafforzare il sistema di biosicurezza negli allevamenti suinicoli e proseguire le attività di comunicazione/informazione/formazione degli stakeholders.
Nei territori coinvolti dalla malattia le misure finalizzate alla eradicazione della PSA prevedono di contenere l’infezione nelle zone infette, riducendo progressivamente l’area di circolazione virale, ed evitare la diffusione alla popolazione suinicola. In particolare, le attività previste sono il rafforzamento della sorveglianza passiva, la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, la limitazione e la disciplina delle attività outdoor che possano influire sulle movimentazioni delle popolazioni di cinghiali potenzialmente infette determinandone l’allontanamento e il relativo rischio di diffusione del virus, la creazione di adeguate barriere di contenimento della popolazione selvatica, la sorveglianza attiva mediante trappolaggio/abbattimenti dei selvatici, l’abbattimento preventivo dei suini domestici, il divieto di movimentazione di suini vivi e loro prodotti fermo restando il ricorso al regime derogatorio previsto dalle norme vigenti, una adeguata campagna di comunicazione e informazione al pubblico.
In riferimento al target di campionamento sia nei domestici che nei selvatici, poiché il format del Piano 2024 non prevede più la suddivisione per regione e P.A. ma unicamente della qualifica sanitaria (zona indenne, ZR I, ZR II, ZR III), ogni regione e Provincia Autonoma, oltre alla valutazione della situazione epidemiologica locale e dei territori immediatamente circostanti, nonché delle specifiche territoriali, può mantenere come riferimento almeno le indicazioni di cui al Piano del 2023.
Relativamente alle attività di sorveglianza per Peste Suina Classica (PSC), nel 2024 continueranno a svolgersi come nell’anno precedente: i campioni prelevati per la sorveglianza virologica della PSA, sia negli allevamenti di suini domestici che nei selvatici, saranno utilizzati anche per la sorveglianza virologica della PSC.
La rete degli II.ZZ.SS. è stata autorizzata ad eseguire la diagnosi di prima istanza di Pesti Suine sui campioni di suini domestici e selvatici prelevati nell’ambito del Piano Nazionale. I test da eseguire da parte degli II.ZZ.SS. competenti per territorio comprendono analisi virologiche per la ricerca del genoma dei virus della PSA e della PSC attraverso metodiche biomolecolari (RT-PCR). Attualmente, ai fini degli obiettivi del Piano (early detection per la sorveglianza e misure rafforzate di sorveglianza passiva per l’eradicazione), non è prevista l’esecuzione di test sierologici, che possono essere richiesti caso per caso dal CEREP.
Il Ministero della Salute con una nota di chiarimento ha aggiornato il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024 adeguandolo al decreto I& R Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori_ degli stabilimenti e degli animali Decreto 7 marzo 2023.
Pertanto, gli allevamenti di ovaiole con capacità strutturale uguale o superiore ai 50 capi devono applicare il piano integralmente e viene meno la possibilità di applicare un piano semplificato.