Ultima Modifica: 6 Settembre 2024 | Pubblicato il: 30 Agosto 2024
Entrata in vigore l’Ordinanza n.3/2024 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, Giovanni Filippini. Sono state introdotte misure “urgenti” per gli allevamenti suini in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Il 29 agosto, il Commissario Straordinario Giovanni Filippini ha emanato l’Ordinanza n.3/2024, dal titolo “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna”.
Questo provvedimento, valido fino al 30 settembre, introduce restrizioni più severe sulla movimentazione degli animali e l’accesso agli allevamenti situati nelle zone di restrizione I, II e III di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel caso venga rilevata una carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza, che non possa essere risolta entro 15 giorni, il servizio veterinario competente potrà ordinare lo svuotamento degli stabilimenti.
Movimentazioni – L’articolo 1, intitolato “Divieti”, stabilisce che nelle zone di restrizione I, II e III delle regioni interessate “è vietata qualsiasi movimentazione dei suini, sia in entrata che in uscita dall’allevamento, ad eccezione delle movimentazioni verso il macello, che dovranno rispettare le condizioni specificate nella nota del 21 agosto 2024”.
Allevamenti – Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione I, II e III è vietato l’accesso di qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di mangimi, carcasse, liquami e animali destinati al macello in deroga. L’ordinanza vieta l’accesso di persone non direttamente coinvolte nella gestione quotidiana degli animali, compresi veterinari liberi professionisti, tecnici di filiera, mangimisti, e anche di cani e altre specie animali.
Sospensione dei controlli – L’ordinanza sospende i controlli da parte del servizio veterinario competente, ad eccezione di quelli relativi alla gestione dell’emergenza PSA e al rispetto del benessere animale.
Sospensione delle manutenzioni – Negli allevamenti è vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente legato alla garanzia del benessere animale, che dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario. Altri interventi tecnici e strutturali dovranno essere rimandati, salvo limitati interventi di miglioramento della biosicurezza, previa autorizzazione.
Accesso del personale – Chiunque entri in un allevamento deve indossare tute e calzari monouso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 ore precedenti, né di essere stato in luoghi frequentati da cinghiali. Questo impegno deve essere rispettato anche per le 48 ore successive all’uscita dall’allevamento.
Divieto di mercati e fiere – Nei comuni delle zone di restrizione I, II e III sono vietate mostre, mercati, fiere e altre manifestazioni agricole/zootecniche che coinvolgono il settore suinicolo.
Verifiche dei Servizi Veterinari – L’ordinanza prevede che i servizi veterinari competenti verifichino le condizioni di biosicurezza e aggiornino le check-list degli allevamenti in base a un’analisi del rischio.
Biosicurezza rafforzata – Negli allevamenti situati nelle zone di restrizione, entro un mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza, dovrà essere verificato il rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata, assicurando la netta separazione tra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento. Durante i controlli, bisognerà evitare la diffusione del virus, utilizzando personale dedicato.
Svuotamento degli stabilimenti – In caso di carenze strutturali o gestionali non sanabili entro 15 giorni, il servizio veterinario potrà disporre lo svuotamento degli stabilimenti attraverso macellazione o abbattimento entro 21 giorni dalla disposizione. Se lo svuotamento avviene tramite abbattimento, non sarà previsto alcun indennizzo ai sensi della legge 218/88.
Abbattimento preventivo – Se viene rilevato un contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, il servizio veterinario può disporre l’abbattimento preventivo degli animali, come previsto dall’articolo 7, comma 4 del reg. (UE) 2020/687.