Ultima Modifica: 5 Luglio 2018 | Pubblicato il: 5 Luglio 2018
Il Ministero della Salute informa che le autorità bulgare hanno accertato la presenza di peste dei piccoli ruminanti (PPR) in tre aziende ovi-caprine situate nel villaggio di Voden, regione di Yambol, localizzato a circa 10 chilometri dalla frontiera turca. La conferma è arrivata a seguito delle analisi effettuate dal Laboratorio europeo di riferimento (EURL CIRAD).
Si tratta della prima notifica in assoluto nel territorio dell’Unione Europea.
La PPR è una malattia altamente contagiosa che colpisce ovini, caprini e ruminanti selvatici, endemica in molti Paesi dell’Africa, Medio Oriente e Asia. In Turchia ha fatto la sua comparsa nel 1992 nell’Anatolia sud-orientale, diffondendosi poi rapidamente in tutte le regioni.Si manifesta con un andamento acuto caratterizzato da febbre, anoressia, scolo nasale ed oculare, erosioni ed ulcere delle mucose dell’apparato digerente, diarrea e marcata leucopenia con immunosoppressione. Gli animali gravidi possono abortire. I tassi di morbilità e mortalità sono variabili, ma possono raggiungere rispettivamente il 100% e l’80-90%. Si trasmette generalmente per contatto diretto con animali infetti o con le loro feci e secrezioni fresche (es. saliva, muco nasale). Nelle carni fresche refrigerate il virus può sopravvivere per alcuni giorni.
Non è una zoonosi e non comporta alcun rischio per la salute umana, tuttavia l’impatto economico per le comunità rurali basate sulla pastorizia può essere devastante, contribuendo nei paesi meno sviluppati ad aggravare situazioni di povertà, malnutrizione e instabilità sociale. Per questa ragione la FAO e l’OIE hanno lanciato un programma congiunto per giungere all’eradicazione globale della PPR entro il 2030.
Le autorità bulgare hanno già messo in atto le misure previste dalla Direttiva 92/119/CEE, tra cui l’abbattimento e la distruzione degli ovi-caprini presenti nelle aziende infette (stamping out), seguito da pulizia e disinfezione. Tali misure sono accompagnate dalla definizione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza, rispettivamente di almeno 3 e 10 Km di raggio, e da restrizioni alla movimentazione di animali vivi e prodotti derivati. La vaccinazione è consentita solo come intervento complementare ad altre misure di controllo e a seguito di autorizzazione della Commissione europea.
Oltre alle disposizioni prese dalle autorità bulgare, con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/911 della Commissione del 25 giugno 2018 sono stati stabiliti ulteriori provvedimenti cautelari al fine di impedire la diffusione della malattia.
fonte : Ministero della Salute