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Peste Suina Africana

Il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna una rimodulazione delle misure di controllo per gli allevamenti suinicoli.
In considerazione dell’evoluzione della Peste Suina Africana (PSA) nel nord Italia, la Direzione Generale della Sanità Animale ha aggiornato i Servizi Veterinari regionali sulle misure da adottare. La rimodulazione fa seguito alle precedenti comunicazioni ministeriali del 1° e 9 agosto 2024 e alle decisioni dell’Unità Centrale di Crisi del 19 agosto, che ha segnato la scadenza delle prime misure straordinarie imposte dopo i focolai rilevati a Milano, Pavia, Novara e Piacenza.
Misure di Controllo e Protocolli Tecnici
La nota del 21 agosto, firmata dai Direttori Generali Della Marta e Filippini, definisce le nuove misure di sorveglianza continua, il divieto di movimentazione degli animali (con alcune limitate deroghe) e la regolamentazione dei trasporti verso i macelli. Vengono inoltre fornite raccomandazioni per il trasporto di merci diverse dagli animali. Il Ministero sottolinea l’importanza di aggiornare tempestivamente il Sistema Informativo SIMAN con segnalazioni di sospetti e conferme, evidenziando l’importanza delle indagini epidemiologiche e della compilazione della scheda epidemiologica. Quattro allegati tecnici accompagnano la nota ministeriale:
Registrazione di Accessi negli Allevamenti
Chiunque entri in un allevamento, inclusi veterinari ufficiali, tecnici e autotrasportatori di animali e mangimi, deve registrarsi nel registro dell’allevamento. È obbligatorio fornire immediatamente, su richiesta delle autorità, dettagli sugli allevamenti visitati, inclusi codice aziendale, targa del veicolo, motivo della visita, data e orario di ingresso. La mancata o ritardata comunicazione sarà considerata un ostacolo alle attività di rintraccio e potrebbe essere perseguita come reato di diffusione di malattia infettiva, ai sensi dell’articolo 500 del Codice Penale. Lo stesso rischio di imputazione riguarda chi non rispetta l’obbligo di indossare e smaltire correttamente il vestiario monouso negli allevamenti.
È raccomandata massima attenzione all’ingresso in allevamento di veicoli o persone per controlli D.O.P., che il Ministero suggerisce di posticipare o evitare, salvo cause di forza maggiore.
Ruolo dei Veterinari e degli Operatori della Filiera
La Direzione Generale della Sanità Animale ribadisce l’importanza della rilevazione precoce della PSA. Anche in assenza di sintomi evidenti, la presenza di animali inappetenti o con mortalità crescente deve essere immediatamente segnalata al servizio veterinario competente per ulteriori valutazioni. La mancata segnalazione, in caso di conferma del focolaio, comporterà sanzioni e la sospensione delle procedure di indennizzo.
Biosicurezza
La nota ministeriale ricorda l’obbligo di rispettare rigorosamente le condizioni di biosicurezza, inclusi i controlli, la pulizia e la disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini. Queste operazioni devono essere effettuate con prodotti efficaci contro la PSA, come indicato nel Manuale operativo delle pesti, evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi alle aree di allevamento.
Vigilanza su Segnalazioni di Mortalità
Il Ministero della Salute ritiene necessario intensificare la vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine, considerando possibili irregolarità nelle segnalazioni di mortalità e nel rispetto delle norme di movimentazione e biosicurezza.
Misure in Vigore fino al 15 Settembre
Salvo le specifiche misure per le zone di protezione e sorveglianza, le disposizioni della circolare ministeriale entrano in vigore il 21 agosto e resteranno valide fino al 15 settembre, data in cui saranno rivalutate in base all’evoluzione della situazione epidemiologica. Le regioni e le province autonome, in base alla valutazione del rischio, potranno adottare ulteriori misure restrittive o estendere quelle esistenti anche a territori non direttamente interessati dalla PSA.
La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857  della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la Peste suina africana. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’aumento delle positività tra i cinghiali campionati in sede di attività di sorveglianza effettuata mediante ricerca attiva e in zone di restrizione II.
Il regolamento pubblicato sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, il 01 luglio fa rientrare i seguenti comuni , della provincia di Salerno, in zona di restrizione II ” Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari, Rofrano, Torre Orsaia, Alfano, Morigerati, Roccagloriosa (solo enclave), Tortorella (solo enclave)” e in zona di restrizione I i comuni “Piaggine, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano (escluso enclave), Sala Consilina, Valle Dell’Angelo, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa (escluso enclave) , Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant’Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Pisciotta, Camerota, Centola, San Mauro La Bruca, Vallo Della Lucania, Moio Della Civitella, Ceraso, Ascea.”