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Normativa PSA

Entrata in vigore l’Ordinanza n.3/2024 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, Giovanni Filippini. Sono state introdotte misure “urgenti” per gli allevamenti suini in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Il 29 agosto, il Commissario Straordinario Giovanni Filippini ha emanato l’Ordinanza n.3/2024, dal titolo “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna”.
Questo provvedimento, valido fino al 30 settembre, introduce restrizioni più severe sulla movimentazione degli animali e l’accesso agli allevamenti situati nelle zone di restrizione I, II e III di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel caso venga rilevata una carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza, che non possa essere risolta entro 15 giorni, il servizio veterinario competente potrà ordinare lo svuotamento degli stabilimenti.
Movimentazioni – L’articolo 1, intitolato “Divieti”, stabilisce che nelle zone di restrizione I, II e III delle regioni interessate “è vietata qualsiasi movimentazione dei suini, sia in entrata che in uscita dall’allevamento, ad eccezione delle movimentazioni verso il macello, che dovranno rispettare le condizioni specificate nella nota del 21 agosto 2024”.
Allevamenti – Negli allevamenti suini situati nelle zone di restrizione I, II e III è vietato l’accesso di qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di mangimi, carcasse, liquami e animali destinati al macello in deroga. L’ordinanza vieta l’accesso di persone non direttamente coinvolte nella gestione quotidiana degli animali, compresi veterinari liberi professionisti, tecnici di filiera, mangimisti, e anche di cani e altre specie animali.
Sospensione dei controlli – L’ordinanza sospende i controlli da parte del servizio veterinario competente, ad eccezione di quelli relativi alla gestione dell’emergenza PSA e al rispetto del benessere animale.
Sospensione delle manutenzioni – Negli allevamenti è vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente legato alla garanzia del benessere animale, che dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario. Altri interventi tecnici e strutturali dovranno essere rimandati, salvo limitati interventi di miglioramento della biosicurezza, previa autorizzazione.
Accesso del personale – Chiunque entri in un allevamento deve indossare tute e calzari monouso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 ore precedenti, né di essere stato in luoghi frequentati da cinghiali. Questo impegno deve essere rispettato anche per le 48 ore successive all’uscita dall’allevamento.
Divieto di mercati e fiere – Nei comuni delle zone di restrizione I, II e III sono vietate mostre, mercati, fiere e altre manifestazioni agricole/zootecniche che coinvolgono il settore suinicolo.
Verifiche dei Servizi Veterinari – L’ordinanza prevede che i servizi veterinari competenti verifichino le condizioni di biosicurezza e aggiornino le check-list degli allevamenti in base a un’analisi del rischio.
Biosicurezza rafforzata – Negli allevamenti situati nelle zone di restrizione, entro un mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza, dovrà essere verificato il rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata, assicurando la netta separazione tra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento. Durante i controlli, bisognerà evitare la diffusione del virus, utilizzando personale dedicato.
Svuotamento degli stabilimenti – In caso di carenze strutturali o gestionali non sanabili entro 15 giorni, il servizio veterinario potrà disporre lo svuotamento degli stabilimenti attraverso macellazione o abbattimento entro 21 giorni dalla disposizione. Se lo svuotamento avviene tramite abbattimento, non sarà previsto alcun indennizzo ai sensi della legge 218/88.
Abbattimento preventivo – Se viene rilevato un contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, il servizio veterinario può disporre l’abbattimento preventivo degli animali, come previsto dall’articolo 7, comma 4 del reg. (UE) 2020/687.
Il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna una rimodulazione delle misure di controllo per gli allevamenti suinicoli.
In considerazione dell’evoluzione della Peste Suina Africana (PSA) nel nord Italia, la Direzione Generale della Sanità Animale ha aggiornato i Servizi Veterinari regionali sulle misure da adottare. La rimodulazione fa seguito alle precedenti comunicazioni ministeriali del 1° e 9 agosto 2024 e alle decisioni dell’Unità Centrale di Crisi del 19 agosto, che ha segnato la scadenza delle prime misure straordinarie imposte dopo i focolai rilevati a Milano, Pavia, Novara e Piacenza.
Misure di Controllo e Protocolli Tecnici
La nota del 21 agosto, firmata dai Direttori Generali Della Marta e Filippini, definisce le nuove misure di sorveglianza continua, il divieto di movimentazione degli animali (con alcune limitate deroghe) e la regolamentazione dei trasporti verso i macelli. Vengono inoltre fornite raccomandazioni per il trasporto di merci diverse dagli animali. Il Ministero sottolinea l’importanza di aggiornare tempestivamente il Sistema Informativo SIMAN con segnalazioni di sospetti e conferme, evidenziando l’importanza delle indagini epidemiologiche e della compilazione della scheda epidemiologica. Quattro allegati tecnici accompagnano la nota ministeriale:
Registrazione di Accessi negli Allevamenti
Chiunque entri in un allevamento, inclusi veterinari ufficiali, tecnici e autotrasportatori di animali e mangimi, deve registrarsi nel registro dell’allevamento. È obbligatorio fornire immediatamente, su richiesta delle autorità, dettagli sugli allevamenti visitati, inclusi codice aziendale, targa del veicolo, motivo della visita, data e orario di ingresso. La mancata o ritardata comunicazione sarà considerata un ostacolo alle attività di rintraccio e potrebbe essere perseguita come reato di diffusione di malattia infettiva, ai sensi dell’articolo 500 del Codice Penale. Lo stesso rischio di imputazione riguarda chi non rispetta l’obbligo di indossare e smaltire correttamente il vestiario monouso negli allevamenti.
È raccomandata massima attenzione all’ingresso in allevamento di veicoli o persone per controlli D.O.P., che il Ministero suggerisce di posticipare o evitare, salvo cause di forza maggiore.
Ruolo dei Veterinari e degli Operatori della Filiera
La Direzione Generale della Sanità Animale ribadisce l’importanza della rilevazione precoce della PSA. Anche in assenza di sintomi evidenti, la presenza di animali inappetenti o con mortalità crescente deve essere immediatamente segnalata al servizio veterinario competente per ulteriori valutazioni. La mancata segnalazione, in caso di conferma del focolaio, comporterà sanzioni e la sospensione delle procedure di indennizzo.
Biosicurezza
La nota ministeriale ricorda l’obbligo di rispettare rigorosamente le condizioni di biosicurezza, inclusi i controlli, la pulizia e la disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini. Queste operazioni devono essere effettuate con prodotti efficaci contro la PSA, come indicato nel Manuale operativo delle pesti, evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi alle aree di allevamento.
Vigilanza su Segnalazioni di Mortalità
Il Ministero della Salute ritiene necessario intensificare la vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine, considerando possibili irregolarità nelle segnalazioni di mortalità e nel rispetto delle norme di movimentazione e biosicurezza.
Misure in Vigore fino al 15 Settembre
Salvo le specifiche misure per le zone di protezione e sorveglianza, le disposizioni della circolare ministeriale entrano in vigore il 21 agosto e resteranno valide fino al 15 settembre, data in cui saranno rivalutate in base all’evoluzione della situazione epidemiologica. Le regioni e le province autonome, in base alla valutazione del rischio, potranno adottare ulteriori misure restrittive o estendere quelle esistenti anche a territori non direttamente interessati dalla PSA.
La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857  della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la Peste suina africana. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’aumento delle positività tra i cinghiali campionati in sede di attività di sorveglianza effettuata mediante ricerca attiva e in zone di restrizione II.
Il regolamento pubblicato sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, il 01 luglio fa rientrare i seguenti comuni , della provincia di Salerno, in zona di restrizione II ” Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari, Rofrano, Torre Orsaia, Alfano, Morigerati, Roccagloriosa (solo enclave), Tortorella (solo enclave)” e in zona di restrizione I i comuni “Piaggine, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano (escluso enclave), Sala Consilina, Valle Dell’Angelo, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa (escluso enclave) , Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant’Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Pisciotta, Camerota, Centola, San Mauro La Bruca, Vallo Della Lucania, Moio Della Civitella, Ceraso, Ascea.”

La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1454 della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la Peste suina africana. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’insorgenza di nuovi focolai in suini selvatici in Emilia-Romagna in una zona soggetta a restrizione II. Per l’Europa questi nuovi focolai rappresentano un aumento del livello di rischio in quanto sono stati registrati in un’area situata nelle vicinanze di una zona soggetta a restrizione I.
Il regolamento pubblicato sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, il 21 maggio estende le aree soggette a zona di restrizione II in Emilia Romagna, convertendo alcune aree soggette a restrizione I in Zone di restrizione II.

Il 10 maggio 2024 è stata adottata l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 2 /2024 «Misure di applicazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023 2028”: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana.”»
L’Ordinanza è immediatamente applicabile dalla data della sua emanazione e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il provvedimento tiene conto dell’andamento epidemiologico della malattia che continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo “un andamento discontinuo” con l’insorgenza di “focolai puntiformi”, talvolta a distanze considerevoli, “tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale”.  Con l’Ordinanza vengono rafforzati una serie di interventi rafforzativi delle misure in atto.

Vengono intensificati i controlli ufficiali dell’Autorità competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare, si armonizzano le deroghe ai divieti di movimentazione e si incrementa l’operatività dell’Autorità competente locale attraverso l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT). Viene inoltre acquisita la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Aggiornate anche le misure di controllo applicabili su tutto il territorio il territorio nazionale e i controlli per i territori nazionali non interessati dalla malattia.

Controlli delle carni – La trasmissione dell’infezione può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità. La nuova ordinanza dispone che le Regioni e le Autorità competenti locali (ACL) intensifichino i controlli sulle filiere delle carni suine. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza della carne, si procede al sequestro e alla distruzione, previo campionamento per l’esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. I controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, vanno effettuati presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione, nonché presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine.

Controlli delle merci – L’ordinanza dispone un’intensificazione dei controlli anche per identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti e aeroporti. I controlli di merce anche a seguito di viaggiatori, dovranno avere una frequenza non inferiore a 10 controlli mensili per Regioni fino a 2 milioni di abitanti e 20 in quelle superiori a 20 milioni di abitanti.

Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti-  L’Autorità locale adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all’interno di uno stabilimento, ivi compresa l’istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori.  A seguito di conferma della malattia all’interno di uno stabilimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’Unità di Crisi, possono valutare l’abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione.
In caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione parte III  (Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594

Deroghe – Il rilascio di deroghe ai divieti di movimentazione, nel rispetto dei requisiti di biosicurezza, è “uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove è possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attività produttive” .Con apposita circolare adottata dal Ministero della salute, sentito il Commissario straordinario, “saranno individuati i criteri applicativi del regolamento (UE) 2023/594, ivi compresi quelli relativi alla concessione delle deroghe specifiche dallo stesso contemplate e dei poteri all’uopo spettanti al Commissario”.

GOT – Ritenuto necessario incrementare l’operatività dell’Autorità competente locale, l’ordinanza dispone l’istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all’autorità competente locale che alle diverse Amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli Enti Parco. Alle riunioni dei GOT sono invitate le rappresentanze delle associazioni nazionali di categoria agricole, agroalimentare del settore suinicolo, delle ATC/CA e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Elenco bioregolatori – L’ordinanza mira ad acquisire la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Dall’elenco possono attingere le Autorità Competenti Locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull’intero territorio nazionale.

Sanzioni – Chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo delle specie cinghiale o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. Resta valila l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 e 500 del Codice penale: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e diffusione di una malattia delle piante e degli animali.

Divieto di deprezzamento – L’ordinanza vieta di “deprezzare commercialmente” i suini provenienti da allevamenti ricadenti in comuni che sono stati ricompresi nelle zone di restrizione. Il divieto si applica a condizione che l’allevamento sia in regola con le misure di biosicurezza rafforzate e sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti e, se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA. L’ordinanza vieta altresì la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Insieme all’ordinanza è stato pubblicato il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”.

Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 2/2024 del 10 maggio 2024

ALLEGATO 1 – Linee guida per le misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per peste suina africana

ALLEGATO 2 – Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona infetta e in zona di restrizione II Psa con numero superiore alle 20 persone.

ALLEGATO 3 – Linee guida per la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale in zona infetta e in zona di restrizione II

ALLEGATO 4 – Protocollo attività addestramento cani e manifestazioni cinofile

ALLEGATO 5 – Procedura ai fini della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell’Ordinanza 2/2024 del Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI per manifestazioni con numero di persone superiori a 20

Il Ministero della Salute, con nota allegata, (inserire il link della nota) ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 del 16 aprile 2024, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594  che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1171 della Commissione, del 16. apríla 2024, che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/1039

La modifica riflette l’espansione della malattia verso nord/nord-ovest nelle province di Pavia e Asti, con il passaggio da zona I a zona II di alcuni Comuni di dette province e delle province di Alessandria, Vercelli, e Cuneo, e il conseguente inserimento in zona I di ulteriori Comuni di queste province e anche nelle Province di Lodi, Milano, Vercelli, Alessandria, Cuneo.
Inoltre, si segnala che a seguito del ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva alla PSA nel Comune di Varano de’ Melegari (PR), al bordo esterno della precedente zona soggetta a restrizione I, si è reso necessario un importante allargamento delle zone soggette a restrizione II delle province di Parma e Piacenza.
Il Ministero segnala che il Regolamento riporta alcuni errori di trascrizione che saranno rettificati nel prossimo aggiornamento, pertanto il Comune di Solignano (PR) è da considerarsi in zona II e il Comune di San Giorgio Monferrato (AL) in zona I.

l Ministero della salute, con la nota allegata, comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/968 del 21 marzo 2024, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
Con la nuova revisione sono state ridefinite le aree soggette a restrizioni nella Provincia di Milano, a causa di nuovi casi di PSA riscontrati tra i cinghiali all’interno del Parco del Ticino e in Provincia di Parma a seguito dell’avanzamento del fronte epidemico verso est, con il coinvolgendo il Comune di Borgo Val di Taro.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 del 29 febbraio 2024, ulteriore modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Il nuovo Regolamento riporta le zone di restrizione corrette che includono i nuovi Comuni delle province di Lodi, Pavia, Milano, Piacenza, Parma, La Spezia e Asti e, tra l’elenco dei comuni compresi nella zona di restrizione II, i due Comuni di Zeri e Pontremoli nella provincia di Massa-Carrara.

Il Ministero della Salute comunica che stante i risultati favorevoli della sorveglianza negli allevamenti suinicoli, nonché la richiesta della Regione Lombardia è stato rivalutato l’obbligo di validazione del Documento di Accompagnamento, pertanto tale adempimento resta vincolato solamente agli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione per la peste suina africana (PSA). Per quanto riguarda le altre aree geografiche, si raccomanda una valutazione attenta e continua del rischio da parte degli osservatori epidemiologici (OEVR), in collaborazione con i Servizi veterinari locali e regionali, al fine di valutare la possibilità di estendere l’obbligo anche ad altre zone o singoli allevamenti.

È importante sottolineare che rimangono in vigore le ulteriori disposizioni indicate nella nota sopra menzionata, tra cui il test PSA sulla milza da eseguire in caso di aumenti anomali della mortalità, e l’obbligo di registrare i suini morti in allevamento entro 48 ore dall’evento se si trovano in zone soggette a restrizioni, e entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 del 23 febbraio 2024, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana: Link
La modifica scaturisce dall’avanzamento del fronte epidemico e il nuovo Regolamento inserisce nelle zone soggette a restrizione per PSA nuovi Comuni delle province di Lodi, Pavia, Milano, Piacenza, Parma, La Spezia e Asti. Inoltre si evidenzia l’entrata nella zona