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l Ministero della Salute diffonde i nuovi orientamenti di sorveglianza della Leucosi Bovina Enzootica (LEB)per mantenere l’indennità Nazionale e chiudere i cluster regionali attualmente presenti.

L’Ordinanza 28 maggio 2015 recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”, in conseguenza del riconoscimento dello  status di indennità da LEB, sancito dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1910 della Commissione del 17 ottobre 2017  dalla Commissione Europea , non è stata prorogata.
La Leucosi Bovina Enzootica (LEB) è una malattia virale contagiosa che colpisce bovini e bufali, causata dal Bovine Leukaemia Virus (BLV). Secondo la normativa europea (Regolamento UE 2016/429 e successivi regolamenti delegati e di esecuzione), la LEB è classificata come malattia di categoria C, per la quale è previsto un piano di eradicazione facoltativo per gli Stati Membri. L’Italia è stata riconosciuta come paese indenne da LEB dalla Commissione Europea nel 2017, richiedendo il mantenimento di un sistema di sorveglianza per preservare questo status. L’adozione di queste misure di sorveglianza è cruciale per garantire il mantenimento dello status di indennità dell’Italia da LEB. La normativa richiede una continua attenzione e aggiornamento delle strategie di sorveglianza per affrontare eventuali cluster di infezione e prevenire la diffusione della malattia .

allegati:

L’attuale diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in diverse regioni del mondo, insieme ai recenti rilevamenti di casi nei bovini, sta sollevando preoccupazioni all’interno della comunità internazionale.

Mentre l’HPAI colpisce principalmente pollame e uccelli selvatici, l’influenza aviaria può occasionalmente essere trasmessa ai mammiferi, compresi gli esseri umani. Negli ultimi due anni è stato segnalato un numero crescente di casi di influenza aviaria H5N1 negli animali terrestri e acquatici.

Le recenti segnalazioni di HPAI nei bovini da latte, in particolare negli Stati Uniti d’America, hanno sollevato preoccupazioni a livello internazionale. I bovini infetti possono essere asintomatici o con una malattia lieve che mostra segni clinici non specifici come la diminuzione della produzione di latte, il colostro più spesso come il latte, l’appetito ridotto, la letargia, la febbre e la disidratazione. Queste infezioni nei bovini potrebbero indicare un aumento del rischio che i virus H5N1 si adattino meglio ai mammiferi e potenzialmente si riversino sull’uomo e su altri animali.

Le indagini preliminari hanno finora rivelato che il latte crudo proveniente da vacche infette è un materiale ad alto rischio. Pertanto, solo il latte prodotto da vacche sane dovrebbe essere commercializzato. Ci sono prove di trasmissione del virus orizzontale da vacche da latte infette ad altri animali, tra cui mucche, gatti e pollame.  Non è stato identificato alcun adattamento specifico del virus all’uomo o ai mammiferi. Diversi studi sono in corso per esplorare ulteriormente la patogenesi e le vie di trasmissione di questi virus, anche tra i bovini e dal bestiame ad altri animali.

In collaborazione con i suoi centri di riferimento, e con la rete di esperti e membri, l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) sta monitorando attentamente la situazione per valutare il rischio per gli animali, ma anche per gli esseri umani, che attualmente è considerato basso. Una segnalazione tempestiva e trasparente è fondamentale per mantenere una buona comprensione della situazione della malattia e prevenire qualsiasi tipo di disinformazione o disinformazione.

WOAH ricorda che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le restrizioni al commercio internazionale di bovini sani e dei loro prodotti sono raccomandate solo se giustificate da un’analisi dei rischi all’importazione effettuata conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri WOAH, capitolo 2.1.

Il Ministero della Salute informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 30 giugno 2024 il decreto del Ministro della Salute del 2 maggio 2024, intitolato “Adozione dei programmi nazionali obbligatori per brucellosi e tubercolosi nei bovini e per brucellosi negli ovi-caprini”. Questo decreto, valido fino al 2030, introduce integrazioni e modifiche ai programmi approvati dalla Commissione con il Regolamento (UE) 2021/620 del 2021.
L’adozione di questi programmi garantisce l’applicazione armonizzata delle misure per l’eradicazione di queste malattie, in conformità con la normativa Europea, e rappresenta un ulteriore passo nella riforma legislativa della sanità animale, avviata con il Regolamento (UE) 2016/429. Pertanto, l’Ordinanza del 28 maggio 2015, che prevedeva misure straordinarie di polizia veterinaria per la tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovina e caprina e leucosi bovina enzootica, non è stata ulteriormente prorogata.
Il decreto include due allegati:
Allegato 1: Programma per la brucellosi bovina e la brucellosi ovi-caprina.
Allegato 2: Programma per la tubercolosi bovina.

Ciascuno allegato è diviso in parte A, eradicazione e parte B, sorveglianza, e contiene 4 sottosezioni:
A) Metodi diagnostici
B) Indicazioni per le movimentazioni da province non indenni verso province indenni
C) Linee guida per la gestione in SIMAN dei focolai ed indicazioni per la compilazione del modulo “indagine epidemiologica”
D) Pulizia e disinfezione degli stabilimenti con infezione confermata

Definizione di bovini- nella nota allegata, la Direzione ministeriale fa presente che ai sensi del regolamento (UE) 2020/689, articolo 2 numero 7, e dell’Allegato al regolamento (UE) 2018/1882, sono definiti bovini tutti gli animali appartenenti alle specie Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp: pertanto i programmi di eradicazione e sorveglianza per brucellosi bovina e per tubercolosi bovina si applicano anche i bufali.

La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857  della Commissione che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la Peste suina africana. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’aumento delle positività tra i cinghiali campionati in sede di attività di sorveglianza effettuata mediante ricerca attiva e in zone di restrizione II.
Il regolamento pubblicato sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, il 01 luglio fa rientrare i seguenti comuni , della provincia di Salerno, in zona di restrizione II ” Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari, Rofrano, Torre Orsaia, Alfano, Morigerati, Roccagloriosa (solo enclave), Tortorella (solo enclave)” e in zona di restrizione I i comuni “Piaggine, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano (escluso enclave), Sala Consilina, Valle Dell’Angelo, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa (escluso enclave) , Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant’Angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Pisciotta, Camerota, Centola, San Mauro La Bruca, Vallo Della Lucania, Moio Della Civitella, Ceraso, Ascea.”